Covid-19: riepilogo normative e linee guida per volontariato in emergenza

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27-03-2020

PICCOLO VADEMECUM 
per la gestione dell’associazione in questo periodo di emergenza sanitaria

Riepilogo di normative, linee guida per volontariato in emergenza e convenzioni Arci

DECRETO LIQUIDITÀ IN GAZZETTA UFFICIALE

La sospensione delle attività produttive conseguente all’emergenza Covid-19 ha spinto il Governo ad intervenire con un altro provvedimento legislativo di necessità ed urgenza, il d.l. n. 23 dell’8 aprile 2020.

Il decreto sposta e rimodula alcuni termini di adempimenti e versamenti già previsti dal Cura Italia (d.l. n.18/2020), aggiunge ulteriori facilitazioni su adempimenti “minori” e, soprattutto, incide sul sostegno alle PMI attraverso ampie garanzie concesso a cura del relativo Fondo.

Di seguito, le misure che direttamente riguardano il non profit e quelle suscettibili di interessarlo al verificarsi di dati presupposti.

MORATORIA DEI VERSAMENTI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Sono sospesi i versamenti delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) per lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), nonché i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi assicurativi INAIL in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 (art. 18, co. 5). Gli importi sospesi vanno versati entro il 30 giugno, in unica soluzione o in 5 rate successive a decorrere dallo stesso mese.

A CHI È RIVOLTO – Enti non commerciali in genere (inclusi, dunque, gli ETS non imprese sociali) che “svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa”. Il beneficio, pertanto, si estende ad ogni associazione e comitato non profit, anche se non iscritto nei registri della promozione sociale.

MORATORIA DEI VERSAMENTI PER L’ATTIVITA’ DI IMPRESA

Sospesi i versamenti delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi assicurativi INAIL, dell’IVA, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Gli importi sospesi vanno versati entro il 30 giugno, in unica soluzione o in 5 rate successive a decorrere dallo stesso mese.

A CHI È RIVOLTO – Imprese residenti che abbiano avuto un volume d’affari nel periodo di imposta precedente non superiore a 50 milioni di euro. Considerato il tenore letterale del dispositivo, si deve ritenere che il beneficio vada ad interessare anche le attività di impresa strumentali svolte dagli enti non commerciali.

OSSERVAZIONI – Il beneficio è accordato in modalità selettiva, ossia solo alle attività che, nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito un calo del fatturato del 33% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. L’Agenzia delle Entrate, grazie al sistema della fatturazione elettronica, verificherà la sussistenza del requisito. 

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI del 16 MARZO

I versamenti del 16 marzo scorso, che andavano adempiuti entro il successivo 20 marzo, sono ora considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile p.v. Pertanto, se eseguiti entro tale data, non vi saranno sanzioni né interessi.

A CHI È RIVOLTO – Tutti i contribuenti.

OSSERVAZIONI – La misura consente di regolarizzare eventuali versamenti che non siano stati corrisposti al 20 marzo scorso, pur non rientrando tra quelle differiti. Tra questi si pensi ad esempio, all’ISI sugli apparecchi meccanici o ad eventuali ritenute IRPEF su compensi corrisposti a collaboratori occasionali o a professionisti nel mese di febbraio.

Ricordiamo che eventuali versamenti accessori ad adempimenti principali (esempio: versamento dell’imposta di registro a seguito della registrazione di nuovo contratto di locazione) sono da considerarsi sospesi fino al 31 maggio a seguito dell’interpretazione a tal proposito fornita da Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ED ISTANZE PER CASSA IN DEROGA

Differito al 20 luglio il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020. Il termine è ulteriormente differito (al 20 ottobre prossimo) se l’imposta dovuta, per il primo semestre 2020, non è superiore a 250 euro. E’ inoltre stato stabilito che è esente da imposta di bollo l’istanza per la concessione della Cassa integrazione in deroga.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 23 FEBBRAIO

Sono estese ai lavoratori assunti tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020 le misure di ammortizzazione sociale introdotte dal decreto “Cura Italia” (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga), originariamente destinate a lavoratori assunti alla data del 23 febbraio 2020. 

CU: RIMESSIONE IN TERMINI

Il decreto liquidità riapre i termini per presentare in via telematica le certificazioni uniche dei redditi erogati nel 2019 ai lavoratori, scadute al 31 marzo 2020 e fissa la nuova scadenza al 30 aprile prossimo.

LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE

Il “decreto liquidità” fornisce una serie di misure per sostenere la liquidità delle imprese. In particolare, per consentire la prosecuzione delle attività delle PMI in difficoltà a causa del “fermo” attività da Covid-19, il decreto ammette alla garanzia del 100% del Fondo relativo, per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sulla scorta di una dichiarazione autocertificata.

Le condizioni del finanziamento prevedono:

1. inizio del rimborso del capitale non prima di 2 anni dall'erogazione e durata fino a 6 anni;

2. importo da finanziare non superiore al 25 per cento dei ricavi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Il rilascio della garanzia è gratuito ed è automatico (quindi non ci sarà valutazione di merito da parte del Fondo). La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento a seguito della verifica formale del possesso dei requisiti.

Per finanziamenti superiori (fino al 25% del fatturato), la PMI può accedere ad erogazioni garantite dal relativo Fondo fino al 90%. Il costo della garanzia sarà dello 0,25% per il primo anno, dello 0,5% per il secondo e terzo, dell’1% per il quarto, quinto e sesto anno. In questo caso, la procedura è di tipo ordinario, ancorché semplificato (v. anche circolare ABI del 9 aprile 2020).

A CHI È RIVOLTO – Professionisti e imprese, ivi incluse le imprese sociali.

Quanto agli ETS non commerciali, non sembra per essi potersi immaginare un accesso diretto alla misura. Ricordiamo, tra l’altro, che lo stesso portale del MISE continua ad indicare tra i beneficiari del Fondo i soggetti iscritti al Registro delle Imprese. La stessa circolare ABI non menziona la possibilità.

DECRETO CURA ITALIA

L'attuale emergenza sanitaria ha portato un grande susseguirsi di norme, in particolare il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (in allegato) comunemente denominato “Decreto cura Italia” prevede disposizioni di interesse per le associazioni. È prevista l’approvazione di un successivo provvedimento ad aprile, in attesa di recuperare le risorse finanziarie per garantire le relative coperture economiche ed è da evidenziare che alcuni temi prevedono ulteriori specifiche da ministeri o enti preposti, quindi non tutto sarà immediatamente applicabile.

Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni che possono essere utili nella gestione delle associazioni (consigliamo anche la lettura dello schema predisposto da Arci Nazionale, tra gli allegati). I temi affrontati dal “Cura Italia” possono essere ripartiti in tre categorie. Innanzitutto ci sono i provvedimenti che incidono sulla gestione degli enti, proroga termini per assemblee, sospensione versamenti e adempimenti tributari e previdenziali. A questi si aggiungono le diposizioni in termini di supporto ai lavoratori che operano anche nel terzo settore, altre che rafforzano la possibilità per gli enti di ricevere erogazioni liberali per finanziarie iniziative legate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica e possibili agevolazioni in materia finanziaria.

Vediamo quindi, nel dettaglio, prima di tutto quali sono i termini e le proroghe che interessano da vicino gli enti:

Si tratta di scadenze che interessano la maggior parte degli enti non profit che fissano la data per l’approvazione del bilancio in 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile nel caso in cui questo coincida con l’anno solare. E’ consigliabile inviare comunque agli associati una comunicazione mail per comunicare il rinvio a dopo l’emergenza dell’assemblea dei soci. Per le associazioni non iscritte si ritiene che possa essere comunque deliberato un rinvio per causa di forza maggiore da documentare nell’ambito dell’assemblea che verrà svolta in ritardo non appena terminata l’emergenza. Anche in questo caso una comunicazione via mail ai soci per comunicare le scelte intraprese può essere una buona prassi.

Restano tuttavia incertezze sulle possibili proroghe per associazioni che non rivestano la qualifica di Onlus, ODV o APS. A questo proposito è importante ricordare che tutti i circoli iscritti nei Registri sia regionali che nazionali risultano APS. Tutti i Circoli aderenti ad Arci Modena sono stati iscritti nell’Albo Nazionali APS come articolazioni territoriali di Arci; potrebbero non risultare iscritti solo enti che si siano costituiti o affiliati dopo l’ultimo aggiornamento del registro.

FOCUS RIUNIONI

Non si possono fare riunioni per evitare assembramenti. Niente consigli direttivi, niente assemblee dei soci, se non con modalità telematiche.
In generale lo svolgimento di assemblee dei soci e consigli direttivi con modalità telematiche deve prevedere la possibilità di

-     identificare i partecipanti

-     per i partecipanti di

Il decreto Cura Italia amplia la possibilità di avvalersi di questi strumenti anche alle associazioni non riconosciute che non prevedono questa possibilità nell’ambito del proprio statuto e in analogia con quanto previsto per le società non è necessario che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo. Anche in questo contesto ha grande importanza la redazione del verbale della seduta è la pubblicità della stessa attraverso anche modalità telematiche di convocazione. Naturalmente gli strumenti per la teleconferenza possono essere usati anche per riunioni informali di carattere più operativo che di per sé non prevedono l’obbligo della verbalizzazione.

LAVORO 

Sospesa l’incompatibilità della qualifica di lavoratore e volontario per lo stesso ente

Per il periodo della durata emergenziale non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 pertanto un persona che lavori per un ente del terzo settore potrà contemporaneamente svolgere anche attività di volontariato per quell’ente.

Ampliamento in materia di ammortizzatori sociali: cassa integrazione per dipendenti ed indennità per collaboratori

Per attivare queste misure consigliamo l’intermediazione di un professionista in materia.

Prevista la possibilità della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID, per lavoratori di qualsiasi datore di lavoro e di qualsiasi dimensione (anche per un solo lavoratore dipendente), compresi gli enti del Terzo settore per i quali non si possano applicare altre forme di ammortizzatori (oltre 5 dipendenti). L’istanza è da presentare alla Regione che la istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’importo copre fino all’80% della retribuzione del lavoratore, con un tetto di 940 euro lorde mensili. La misura riguarda i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

L’Art. 27 del decreto istituisce un’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23 febbraio, a questi ultimi è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

All’articolo 96 del Decreto-legge 18/2020 viene prevista un’indennità per i collaboratori sportivi, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi all’articolo 27 del provvedimento; il contributo una tantum sarà di euro 600. Le condizioni per l’accesso al contributo sono l’esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR instaurato in data anteriore al 23/02/2020 con Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione sportiva o Associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al registro CONI. Per l’applicazione si attende un apposito decreto in cui saranno individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo.

FRONTE TRIBUTARIO

Va ricordato che a causa dell’emergenza sono sospesi tutti i pagamenti (diversi dai versamenti) in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni (art. 62 del DL). Tuttavia, un’altra difficoltà con la quale in questi giorni si scontrano gli operatori non profit è quella di ricostruire i termini per i versamenti: anche in questo caso, le ipotesi di sospensione e di rinvio delle scadenze variano a seconda della tipologia di ente e di attività. Proviamo a fare ordine tra le varie disposizioni.

1  La principale norma di riferimento è l’art. 61 del decreto legge, che contiene un elenco di soggetti per i quali sono sospesi i versamenti in scadenza 2 marzo-30 aprile di ritenute Irpef su lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali/assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatorie (INAIL), con possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 5 rate mensili a decorrere dal 1 giugno.

Sospesi anche i versamenti di IVA del solo mese di marzo (chi dovrebbe versarla al 16 maggio, ad ora non è sospesa!), che potranno essere rinviati con le stesse scadenze. Scopo di questa concessione è sostenere quelle attività che risultano più drasticamente e direttamente travolte dall’emergenza: l’elenco è lungo e comprende organizzazione di eventi culturali, teatri, cinema, musei, attività sportive, ristorazione, attività di assistenza e di formazione. Sono espressamente ricomprese nel rinvio anche le Onlus, le ODV e le APS che operano nei settori di interesse generale dell’art. 5 del Codice del Terzo settore. Sospesi i versamenti anche per federazioni, associazioni e società sportive (che beneficiano per ritenute, contributi e premi assicurativi di un termine più lungo, potendo rinviare a giugno i pagamenti in scadenza fino al 31 maggio).

Per evitare incertezze su quali attività rientrano nella sospensione quali restano fuori si possono prendere in considerazione i codici ATECO espressamente indicati dall’Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 12/2020 (in allegato) uscita nei giorni scorsi. Per le organizzazioni che non fanno parte di questa casistica potrebbe essere comunque valutata l’applicazione dell’ipotesi di sospensione del successivo art. 62 del decreto, a condizione però che si tratti di soggetti titolari di partita Iva e che il volume di entrate sia inferiore a 2 milioni di euro.

1  La sospensione prevista all’articolo 62 sospende adempimenti strumentali (comunicazioni, dichiarazioni e simili) che hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e che slittano al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La disposizione riguarda questa volta tutti, enti e società, senza alcuna distinzione e senza alcun limite di entrate. Tra gli adempimenti che rientrano nel periodo di sospensione anche la trasmissione del modello EAS con scadenza il 31 marzo che gli enti associativi devono presentare in caso di variazione dei dati già presentati. Resta ferma al 31 marzo invece la presentazione della Certificazione Unica (perché adempimento utili per la compilazione del 730 da parte dei contribuenti).

MISURE FINANZIARIE

Gli articoli 49 e 56 e 57 introducono misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Tra i beneficiari di queste misure ci sono le imprese, non sono esplicitamente citati gli Enti di Terzo Settore ma abbiamo verificato che sia plausibile applicarla anche a loro. Sono esclusi i soggetti le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione decreto, siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate

Di seguito vi riporto in breve l’art. 56, che pensiamo potrebbe essere il più utile:

Tra gli allegati trovate uno schema con tutte queste misure predisposto da Arci Nazionale.

Scaricabilità delle donazioni a favore dell’emergenza sanitaria

Le persone fisiche potranno detrarsi, il prossimo anno, il 30% per donazioni in denaro o in beni fino a 30mila euro effettuate a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza. I titolari di reddito d’impresa potranno dedurre dal reddito d’impresa senza limiti le donazioni fatte per fronteggiare l’emergenza a associazioni, fondazioni, comitati ed enti secondo la disciplina prevista per le erogazioni liberali in caso di calamità. Per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le onlus resta in vigore anche la normativa ordinaria prevista dal codice del terzo settore all’art. 83.

Credito d'imposta per affitti di immobili in categoria C/1

E’ stata chiarita  la possibilità di accedere al credito d'imposta (previsto dell'art. 65 del Decreto "Cura Italia") del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Nello specifico il Ministero ora chiarisce che le associazioni culturali che facciano anche attività commerciale (quindi con Partita IVA) possano essere fra i potenziali beneficiari, mentre esclude l'applicabilità ai contratti di affitto di ramo d'azienda. Trovate tra gli allegati un approfondimento sul tema.

Sospensione pagamento canoni per impianti sportivi pubblici

Le Asd possono, fino al 31 maggio 2020, non versare i canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Sospensione pagamento canoni per impianti sportivi pubblici

Le Asd possono, fino al 31 maggio 2020, non versare i canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Non è ancora previsto nulla di simile per affitti, da enti pubblici o privati, per attività sociali, ricreative o culturali.

Presenti nel decreto anche importanti provvedimenti per sostenere il settore della cultura: è stato istituito un “Fondo emergenza spettacolo, cinema, audiovisivo”, le cui modalità di ripartizione e assegnazione saranno specificate in un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, inoltre gli artisti potranno usufruire anche loro dell’indennità di euro 600 come i collaboratori sportivi o p. iva.

PROROGHE O AGEVOLAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE

Vi segnaliamo che alcuni Comuni modenesi stanno prorogando i termini per il pagamento di alcuni tributi comunali, ad esempio della prima rata della Tassa Rifiuti (TARI) dal 30 aprile al 1 giugno (salvo ulteriori deroghe approvate dal Governo). Stiamo cercando di aggregare le notizie sul territorio provinciale, nel frattempo consigliamo di informarsi direttamente dal proprio Comune.

VOLONTARIATO IN EMERGENZA MA SENZA IMPROVVISARSI

La Regione ha emanato il 25 marzo le “Linee guida per le attività del volontariato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica covid-19(in allegato). In questo documento si evidenzia l’importanza di un lavoro coordinato con i Comuni, sono loro ad individuare i bisogni e le priorità di intervento nel territorio.

In linea generale vige il principio che sono ammesse le attività collegate direttamente all’erogazione di servizi pubblici essenziali, vale a dire strumentali all’esercizio del diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche non differibili, ecc.)

Devono sempre essere garantite condizioni strutturali e organizzative di rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio ed in particolare della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta comunque ferma la possibilità di svolgere altre attività (ad esempio di socializzazione, ricreative, supporto relazionale, ecc... ) con modalità “a distanza”, vale a dire attraverso contatto telefonico o altri strumenti telematici.

Nel documento della Regione vengono elencate le caratteristiche che devono avere le persone che vogliano diventare volontari e che le associazioni devono garantire. A titolo esemplificativo: non potranno essere impegnati volontari minorenni o over 65enni ; dovranno essere coperti da assicurazione così come previsto dal “Codice del Terzo settore”; dovrà essere garantita adeguata formazione dei volontari, in merito alle attività da effettuare, alle misure di prevenzione del contagio e all’uso dei DPI (mascherine, guanti,..).

Si ricorda che in ogni caso il supporto ai soggetti positivi al covid19 ed isolati presso il proprio domicilio potrà essere attuato esclusivamente dal Volontariato di tipo sanitario (Croce Rossa, Pubbliche Assistenze...).

Eventuali richieste di materiale logistico, di DPI sanitari e per ogni altra necessità a supporto delle attività del volontariato, dovranno essere gestite dal COC, per consentire la tracciatura e la presa in carico delle richieste.

I responsabili degli ETS dovranno avere cura che lo svolgimento dei servizi richiesti sia conforme alle disposizioni.

Per eventuali dubbi o chiarimenti: modena@arci.itvarotti@arci.it

 

 

 

 

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